BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap10
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Cap. 10 Dell'elettróne del Rettore et altri Ufficiali
Ciascuna casa della Congregatione doverà havere un capo, che la governi e regga, e dall'offitio si chiamerà Rettore, il quale si eleggerà con voti secreti et in scriptis, e per restare cononicamente eletto doverà havere a suo favore più della metà de' voti. Durerà nell'ufficio per tre anni continui, e potrasi anche confermare per tre altri, li quali finiti per due anni almeno resterà sudito, potrà però esser-citare altre minori cariche.
A dare il voto nell'elettione sua concorreranno tutti li sacerdoti, et ordinati in sacris della casa, secondo la dispositione del S. Concilio di Trento, e si proibisce sotto pena di scomunica latae sententiae l'ammettere a detti voti, o a qualsivoglia altro congresso da sufragare, o non sufragare li chierici di Minori ordini, e li Oblati fratelli, detti Operarli, o chierici Operarli, etiam di voto solenne. Questa elettione si farà nella domenica in Albis, nella quale si haverà consideratione di eleggere chi più sarà habile et idoneo a tale carica in riguardo del buon governo e progresso della casa, lasciato da parte ogni particolar rispetto, et interesse.
L'altri ufficiali si faranno ogni anno nel giorno primo di ottobre per poter cominciare ad essercitare il loro ufficio nel primo di novembre. Parte di questi ufficii si doveranno eleggere con voti di tutti li sacerdoti et ordinati in sacris, e sono il Vice Rettore, Prefetto delle Scuole, Instrutore de' Novitii, Procuratore della casa, Confessori per la chiesa e per la casa et i Maestri di scuola e Secretario della casa. L'altri cioè il sacristano, infermiere, guardarobba, Portinaro, spendirore, refettoriere, cucinaro et cercante dal solo Rettore. Il loro ufficio durerà un anno, e potrasi confirmare per un'altro, se così si stimerà espediente.
Non puole essere eletto per Rettore chi almeno non habbi visuto esemplarmente per dieci anni nella Congregatione; dopo l'anno della sua istitutione o novitiato, né per Vice Rettore, Prefetto delle Scuole, Instruttore de' Novitii e Confessore se non passati li sei anni, e due anni per li Maestri di scuola, e Procuratore. Per l'altri Ufficiali dopo un anno, se saranno chierici, se Oblati dopo sei mesi.