BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap29
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Cap. 29 Del licentlare dalla Congregatione
Spetterà al P. Rettore e sacerdoti di casa licentiare qualsivoglia, non per cause leggiere, ma gravi, e prima ben considerate, e discusse senza passione di animo, e questo si farà con voti secreti, et in tre Congregationi a questo effetto adunante. Nella prima si doverà discorrere delle cause, et ordinare se ne faccia oratione; nella 2da ciascuno dirà il suo parere; e nella 3a si voterà, e licentiato senza altra dimora si manderà via con qualche honorevolezza, e fedi che convengono per il buon nome della Congregatione e dell'istessa persona licentiata.
- Lettore benissimo conoscerai essere questo capitolo superfluo. Essendo che quale persona saria sì balorda, che sapendo tratarsi di licentiarlo da un luogo, egli non se ne partisse prima di havere un simile affronto, mentre lo può fare, e lo sa. Che lo sappia non si può far di meno, perchè essendo escluso dalle Congregationi li è significato doversi parlar di lui et havendo in se la causa saprà l'esito, et non vi essendo legame che lo tenghi in detta Congregatione se ne può da se andare senza aspettare di esser licentiato. Inoltre considera il sciocco rimedio che si piglia per remediare a cause gravi, se non li è d'infamia l'uscire.