BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap16
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Cap. 16 Belli Confessori
Niuno potrà esporsi alla confessione sì de' Padri et altri della Congregatione, come de' seculari, se prima a ciò non sarà deputato, et essaminato dal P. Rettore, e da tre Padri sacerdoti di casa deputati a questo effetto da tutti li sacerdoti, et haverà ottenuta la dimis-soria dal P. Rettore, la licenza in scriptis dal Vescovo di quel luogo. Non haverà altri casi riservati per li nostri della Congregatione se non li riservati alla Sede Apostolica, et all'Ordinario del luogo.
Niuno per via di confessione ardisca pigliare danari o altra limosina sotto qualsivoglia colore, etiam che spontaneamente vengano offerte. Ma venendo limosine di Messe le mandi al sacrestano, e se saranno limosine libere al P. Rettore o Procuratore.
Ogni ottavo giorno faranno tra di loro i confessori una conferenza di casi di coscienza per un'Hora, usando ogni termine e creanza, a chi sarà una volta approvato per le confessioni, non ne potrà esser rimosso se non per causa cognita e degna di sospensione da esse, e questo ne meno potrà fare l'Ordinario del luogo, volendo che in questo godine li privilegi de' Regulari.