BerroAnnotazioni/Tomo3/Libro3/Costitutioni/Cap15
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Cap. 15 Dell'Ufficio del Procuratore
Il Procuratore della casa, come amministratore de' beni della Congregatione haverà cura dell'intrate, e negotii che concernono liti, et exigenze e d'ogni altra cosa, che gli verrà a questo oggetto commessa dal P. Rettore. Ogni due mesi darà conto dell'introito et esito al P. Rettore alla presenza di tutti li sacerdoti, da' quali si farà fare li suoi saldi. Del vitto ordinario non potrà spendere se non con ordine del P. Rettore in scritto, e di due più antichi sacerdoti. Terrà li danari esatti in una cassa a ciò assegnata con tre chiavi, una de quali terrà il P. Rettore, l'altra uno deputato, et eletto da tutti li sacerdoti, e la terza il medesimo Procuratore, il quale appresso di se fuori di detta cassa non potrà tenere più di dieci scudi ma il tutto doverà custodire nella cassa con un libro dentro l'istessa, dove si noti tutto il denaro, che si mette e cava da essa cassa. Et occorrendo liti di momento le communichi con il P. Rettore, e con li altri sacerdoti, acciò consultati li negotii si possino havere li consigli, e favori opportuni. Et essendovi beni da coltivarsi, et affittarsi sarà sua cura farlo, informando dello stato di essi il P. Rettore et i sacerdoti, ne senza loro potrà affittare, o coltivare a spese della casa. Anderà spesso a rivederli in persona invigilando in tutti l'interessi, et havendo bisogno di aiutante lo chieda al P. Rettore, et avverta che nei contratti di alienatione vi è necessario il beneplacito Apostolico, o della S. Congregatione del Concilio, potendo tale Congregatione concederla come fa a Religiosi, et altri luoghi pii, e durerà nell'ufficio due anni.
- Nota lettore che il compositore in queste cose era pratico, e poi parla di Pretti seculari.