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'''''Cap. 27 Del modo di ammettere nella Congregatìone i Sacerdoti, Chierici et Oblati | '''''Cap. 27 Del modo di ammettere nella Congregatìone i Sacerdoti, Chierici et Oblati |
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Cap. 27 Del modo di ammettere nella Congregatìone i Sacerdoti, Chierici et Oblati
Ogn'uno che habbia i debiti requisiti, puole essere ammesso in qualsivoglia casa nella Congregatione e perchè solo il Rettore haverà autorità di ammettere i suggetti che verranno col consenso di tutti li sacerdoti, ad esso si doverà far capo da chi vorrà essere ammesso, il quale P. Rettore rimetterà detto suggetto da ammettersi a 4 sacerdoti per ciò deputati per essaminarlo o privata, o unitamente della sua vocatione, li quali lo domanderanno ancora quale essercitio sino all'ora ha fatto, se ha padre e madre, sorelle, et altri parenti poveri, il suo nome e cognome, patria, età, la quale non doverà essere meno di 17 anni, né maggiore di 40, scienza, se ha debiti, o vero ha commesso delitti per li quali sia stato processato, delle forze corporali, e sanità.
Questa stretta inquisitione la referiranno alla Congregatione de Padri, e quivi si risolverà se si debba accettare e quando si risolva d'accettarlo il secretarlo lo noterà nel libro delle resolutioni della Congregatione, e questo così accettato doverà vivere per un anno sotto la cura dell'Institutore de' novitii, et avvanti che faccia il suo ingresso, starà in casa col suo habito 15 giorni, e farà gli esserci tii spirituali, e la confessione generale, e se a capo di questo tempo parerà a' Padri di quella casa atto, si potrà ammettere nella Congregatione e sarà tenuto di vivere secondo le presenti Costitutioni, né potrà, o dovrà partire senza legittima causa, e con licenza del P. Rettore e di tutta la Congregatione, e chi facesse il contrario non potrà mai più esservi ammesso.
Quando si ammetterà uno già ordinato sacerdote, doverà fare constare il suo patrimonio, o beneficio senza residenza con il quale si sarà ordinato. Se è chierico non si doverà ammettere se non habbia il suo patrimonio, o vero vi sia in quella casa tanta entrata certa, che a suo tempo si possa ordinare ad titulum portionis mensae.
Gli oblati non si ammetteranno se non vi sia urgente necessità per li officii di casa e non siano minori di 22 anni, né maggiori di 35 di buone forze, et atti a qualsivoglia essercitio.
- Nota lettore questo capo e vedrai essere impossibile durare molto tempo una simile Congregatione. Persone seculari portar patrimonio per far il pedante, e cerche per la città.