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:'''Cap. 26 Altre obietioni alla validità delle nostre Professioni
 
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Cap. 26 Altre obietioni alla validità delle nostre Professioni

Raggioni che allegano quelli che stimano esser nulla la loro professione.

Varii, che domandano d'essere intesi per poter provare la nullità della sua professione, varie raggioni apportano, e sono le seguenti.

1 - Che non siano stati essaminati prima d'esser ammessi all'ha-bito, ne pur se erano christiani, o battezati o pure catolici, molto meno se havessero impedimenti allegati nelle Costitutioni, e ciò esse-riscono essersi trascurato ancora con gli oltramontani.

2 - Che alcuni habbino fatta la professione prima d'haver l'età o haver finito l'anno del novitiato, che prescrive il S. Concilio.

3 - Che altri non siano stati se non pochi mesi, o vero mai nei novitiati, ma sempre habbino habitato tra i professi, e coversato con i secolari.

4 - Che non habbino havuto Maestri de' novitii, o se pur l'ha-vevano a questi mancasse l'età o altre qualità prescritte da Sommi Pontefici, essendo stati tal'hora Maestri de' novitii fr.lli Operarli.

5 - Che non siano stati deputati li commissarii per fare ogni quatro mesi li scrutimi, e chiedere il voto de' professi, circa l'idoneità delli novitii, e che in ciò si sia notabilmente mancato.

6 - Che alcuni siano stati condotti a far la professione in case, dove non eran conosciuti perchè facendosi ivi lo scrutinio non venissero esclusi, mentre non erano conosciute le inhabilità loro.

7 - Che si sia variata la forma della professione prescritta nelle Costitutioni e confermata dalla Sede Apostolica.

8 - Che si sia fatta la professione senza la presenza de' testimonii.

9 - Che non si sia avvisato due mesi prima che si facesse la re-nuntia come ordina il S. Concilio.

10 - Che siano fatte le professioni per forza minacciando carceri, dando schiaffi e usando violenze a quelli che nel novitiato volevano lasciare l'habito, e concorrendo con li parenti ad intimorirli perchè non tornassero alle case loro, e che l'istesse minacce poi si siano fatte a quelli, che volevano reclamare intra quinquennium, e provare vim et metum.

11 - Che habbino ricevuto l'habito, e siano stati ammessi alla professione da' Superiori che non havevano facultà d'incorporarli alla Religione, perchè di essi si presumeva per varii capi che fossero privi di voce attiva e passiva, e principalmente per non haver osservato le Bolle de' Sommi Pontefici, e le Costitutioni Apostoliche concernenti alli novitii, e non hever lette a tempi debiti per molti anni in Capitolo, o vero in refettorio le Bolle che da' Regulari si devono leggere due volte l'anno.

12 - Né per quietare quelli che adducono tali raggioni è bastato un Breve di N. Signore spedito nel 1634 nel quale se gli ordina eos non esse audiendos, maxime post quinquennium, e si accettano, e si validano le professioni di quelli, li quali eas ratas habere voluerint, perchè tuttavia con reiterate istanze chiedono d'essere intesi.

13 - Ma generalmente parlando si presume siano nulle tutte le professioni di quelli li quali hanno professato dall'anno 1622 sino all'anno 1637, perchè in quell'anno fu dalla Santità di Gregorio XV deputato al governo in qualità di Ministro Generale il P. Gioseppe con quatro Assistenti, li quali rappresentassero il corpo della Religione, et havessero voce attiva e passiva per nove anni. Per tanto haveriano dovuto quelli unitamente dare il voto d'ogn'uno che ha-vesse voluto fare professione conforme le Costitutioni, e non poterono ne pure esser ricercati, perchè erano disuniti, standone due in Genoa, due a Roma, et uno a Narni.

Ma professarono con il solo beneplacito del P. Generale, e durò questo sin all'anno 1637, nel quale la cosa fu avvertita, e vi pose rimedio, si che le professioni fatte per lo spatio di quindici anni si stimano nulle ex defectu consensus Religionis acceptantis.

Anzi dall'anno 1637 sino al tempo presente le professioni seguite di poi ancora si stimano parimenti nulle, per essere state ammesse da quelli, che erano nullamente professi.

Con questo presupposto molti caminano e si sono formati la coscienza, come che non habbino obligo alcuno dei voti, e particolarmente si fanno lecito la proprietà, ricevendo e donando quel che li pare, senza veruna licenza, e maneggiando danari a loro benepla-placito, che però in matteria così grave, e tanto importante si supplica di opportuno rimedio.

Notas